Nell’attesa che venga approvato lo schema di decreto legislativo di recepimento della IV Direttiva europea antiriciclaggio, con il presente intervento si intende evidenziare quali sono le novità più significative introdotte dal provvedimento che dovranno essere recepite dal nostro Paese con una conseguente ridefinizione degli obblighi antiriciclaggio.
La Direttiva UE 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. IV Direttiva AMLD), è stata approvata il 20.05.2015 e abroga con effetto dal 26.6.2017, data entro la quale dovrà essere recepita dagli Stati membri, le precedenti direttive in materia di antiriciclaggio:
- la prima Direttiva 91/308/CE del 28.06.1991, attuata tramite la L. n. 197 del 05.07.1991, riguardante gli intermediari finanziari e avente ad oggetto il riciclaggio dei proventi del traffico di stupefacenti e di altri gravi reati;
- la seconda Direttiva 2001/97/CE del 04.12.2001 che prevede l’obbligo di collaborazione attiva per revisori, consulenti tributari e avvocati;
- la terza Direttiva 2005/60/CE del 26.10.2005 che ha definito la portata degli obblighi per i professionisti, introducendo i concetti di adeguata verifica della clientela e di individuazione del titolare effettivo, attuata con il D.M. n. 141 del 03.02.2006.
Con l’evolversi dello scenario politico ed economico internazionale era sempre più sentita in Europa l’esigenza di prevedere per gli Stati membri l’obbligo di adottare misure specifiche per consolidare la collaborazione internazionale e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
Tale scopo è stato perseguito fondamentalmente tramite una maggiore valorizzazione dell’approccio fondato sul rischio ed un potenziamento dei poteri ed implementazione delle funzioni delle Unità di informazione finanziaria (Uif) dei singoli Paesi membri.
I soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio restano fondamentalmente quelli già individuati dai precedenti provvedimenti, con una novità introdotta dall’articolo 2 comma 3, ossia la previsione che gli Stati membri possano escludere (con una dettagliata disciplina speciale) dai destinatari quelli che esercitano, in modo occasionale o su scala molto limitata, attività finanziaria con rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo basso, purché tale attività sia limitata in termini assoluti e operativi ed accessoria e direttamente collegata all’attività principale.
Altra rilevante novità riguarda l’introduzione, tra i reati gravi la cui perpetrazione costituisce “attività criminosa”, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, anche dei “reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, quali specificati nel diritto nazionale, punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, tutti i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi”.
Sul tema del risk based approach è previsto che la Commissione europea:
1) effettui una valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
2) entro il 26.06.2017, elabori una relazione che identifichi, analizzi e valuti tali rischi a livello europeo sulla base di: a) settori del mercato più esposti al rischio; b) rischi associati al settore; c) mezzi più diffusi cui ricorrono i criminali per riciclare proventi illeciti);
3) metta tale relazione a disposizione dei soggetti obbligati per assisterli nell’individuazione e gestione del rischio.
In relazione all’obbligo di adeguata verifica della clientela si segnala che, sebbene l’articolo 14 continui a prevedere che l’identità del cliente e del titolare effettivo venga accertata prima dell’instaurazione del rapporto d’affari o dell’esecuzione dell’operazione, è prevista al comma 2 la possibilità che gli Stati membri possano consentire che la verifica sia effettuata non solo prima, ma anche nel corso del rapporto o in fase di svolgimento della transazione, ove ciò sia necessario per non interromperne la normale conduzione dell’attività e se vi è basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
E’ inoltre consentita l’adozione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela relativamente a settori e/o operazioni che presentino un basso rischio; analogamente nei casi in cui vi è un rischio più grave di riciclaggio dovranno essere adottate le misure rafforzate di verifica della clientela.
Con riferimento all’identificazione del titolare effettivo di società ed enti, è previsto che, per le società, per titolare effettivo si intenda la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo attraverso il possesso diretto o indiretto di una percentuale sufficiente di azioni e diritti di voto, nonché “di altra partecipazione in detta entità” e anche “tramite azioni al portatore, o attraverso il controllo con altri mezzi”.
Per garantire maggior trasparenza, gli Stati membri dovranno inoltre provvedere affinché in ciascuno di essi le informazioni sul titolare effettivo siano custodite in un registro centrale pubblico, che sia accessibile alle autorità competenti, alle financial intelligence unit (FIU), ai soggetti obbligati all’adeguata verifica della clientela e a qualunque persona o organizzazione che possa dimostrare un legittimo interesse; a quest’ultime sarà possibile accedere quantomeno alle informazioni principali quali nome, data di nascita, cittadinanza, paese di residenza del titolare effettivo e natura ed entità dell’interesse beneficiario detenuto; l’accesso alle stesse dovrà comunque avvenire conformemente alle norme sulla protezione dei dati personali e con modalità per cui il soggetto interessato non ne possa avere contezza.
Altre novità rilevanti interessano i trust, in relazione ai quali dovranno essere identificati tutti i soggetti legati all’istituto, ossia disponente, trustee, beneficiari ed eventuale guardiano.
Qualora i beneficiari non fossero individuati, risulta titolare effettivo la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce il trust e qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.
Il regime di pubblicità sui titolari effettivi deve essere attuato anche in relazione a trust, fondazioni e istituti giuridici analoghi; a tale scopo il trustee dovrà ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate e aggiornate sull’identità dei suddetti soggetti identificati.
Il trustee dovrà rendere noto il proprio stato e fornire prontamente ai soggetti obbligati le predette informazioni quando, in tale veste, instaura un rapporto o esegue un’operazione occasionale d’importo superiore alla soglia di 1.000 euro per i bonifici e di 15.000 euro per le altre operazioni occasionali. Inoltre, i prestatori di servizi relativi a trust dovranno essere registrati, ottenere una licenza e possedere requisiti di professionalità e onorabilità.
Infine, in relazione alle sanzioni, l’articolo 58 del documento prevede da parte degli Stati membri la possibilità di irrogazione sanzioni amministrative (oltre che penali) che dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive e tenere conto dei seguenti fattori (articolo 60):
– gravità e durata della violazione;
– grado di responsabilità della persona fisica/giuridica;
– capacità finanziaria della persona fisica/giuridica;
– profitto ricavato grazie alla violazione;
– perdite subite dai terzi a causa della violazione;
– livello di collaborazione del responsabile con le autorità competenti;
– le precedenti violazioni della persona fisica giuridica.
Per gli enti creditizi e per gli istituti finanziari, gli Stati membri dovranno inoltre prevedere che si possano applicare sanzioni pecuniarie massime pari ad almeno 5.000.000 di euro o al 10% del fatturato complessivo annuo.
Nel corso dei prossimi interventi si analizzeranno i provvedimenti attuativi della IV Direttiva nonché le proposte di modifica della stessa che sono già state formulate dagli organi dell’Unione Europea.