Con la Legge n. 112 del 24 giugno 2016 il legislatore ha inserito nel panorama legislativo nazionale una specifica normativa volta a soddisfare le esigenze di tutela e assistenza delle persone affette da gravi disabilità. La normativa ha come fine quello di garantire “il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità” che siano prive di un adeguato sostegno familiare, ovvero in vista del venire meno del supporto dei genitori.
Tra i principali meriti della c.d. legge sul “Dopo di Noi” rientra senz’altro quello di aver per la prima volta riconosciuto l’impiego del trust, istituto di origine anglosassone, con disposizioni del nostro ordinamento interno.
Il trust fa quindi definitivo ingresso nella cultura giuridica italiana. In altri termini, viene stimolato l’impiego virtuoso del trust al fine di assicurare l’assistenza necessaria alle persone disabili consentendo contestualmente, da un lato, di difendere il patrimonio familiare e, dall’altro, di garantire cure e protezione al singolo nel rispetto della propria personalità.
Favorendo dunque l’impiego del trust, è stata codificata implicitamente l’attitudine al conseguimento di scopi meritevoli di tutela sgombrando il campo dalle iniziali diffidenze e dalla prassi giurisprudenziale inversa. La legge n. 112/2016 possiede infatti l’ulteriore pregio di riconoscere, seppur non dichiaratamente, la possibilità di istituire il trust autodichiarato, più volte ritenuto nullo dai giudici di merito in mancanza di uno dei tratti caratteristici, ossia il trasferimento a terzi da parte del settlor dei beni costituiti in trust.
Tale impostazione, invero, è stata peraltro recentemente censurata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24614 del 2016 che, nel pronunciarsi in relazione al trattamento fiscale del trust autodichiarato, ne ha ritenuto pacifica l’ammissibilità.
Oltre al trust, la legge mira a promuovere la stipula di polizze di assicurazione, di vincoli di destinazione ex 2645 ter c.c., nonché di fondi speciali derivanti da contratti di affidamento fiduciario tramite considerevoli benefici sotto il profilo fiscale.
È dunque evidente che il legislatore abbia infatti inteso, da un lato, riconoscere ad istituti di natura privatistica importanti finalità pubblicistiche, dall’altro garantire maggiore certezza in ambito tributario.
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